Responsabilità del progettista negli interventi edilizi: l’assenza dal cantiere non è una giustificazione

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Cassazione: l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori

Il progettista/direttore dei lavori non può ‘lavarsi le mani’ di un cantiere, firmando una denuncia di inizio attività e poi dileguandosi, disinteressandosi dello svolgimento dei lavori. Se poi vengono realizzate opere abusive, per le quali non bastava la SCIA ma serviva il permesso di costruire anche a insaputa dello stesso progettista, il responsabile sarà lui.

I paletti della Corte di Cassazione, nella sentenza 39317/2019 dello scorso 25 settembre, sono chiari e da segnare in rosso, facendo il paio con altre pronunce sul tema della responsabilità del tecnico e direttore dei lavori, una delle quali piuttosto recente e già trattata su Ingenio.

Nel caso specifico, siamo di fronte sd un ricorso presentato da un progettista che, a suo dire, aveva seguito e presentato le istanze per l’avvio dei lavori relativi a un piccolo deposito, lamentando che le altre opere – effettuate dopo quelle denunciate e autorizzate – non coincidevano con la Scia che aveva presentato e che non era stato informato dell’inizio dei lavori, non spettando a lui controllare.

La responsabilità del progettista secondo la Cassazione

Gli ermellini evidenziano che è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l‘attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori (era stata così ritenuta immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in concorso col proprietario e l’esecutore materiale, per avere realizzato, sulla base della attestazione di conformità agli strumenti urbanistici di un’opera precaria, oggetto di D.I.A., una struttura di rilevanti dimensioni, chiusa con finestre, destinata ad ospitare i clienti di un adiacente esercizio commerciale)(Sez. 3, n. 9058 del 04/10/2017, dep. 2018, Colucci e altri, Rv. 272506; Sez. 3, n. 28267 del 09/05/2008, Pacecca e altri, Rv. 240821).

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