Progettazione di opere in cemento armato e competenze professionali: altri chiarimenti della Cassazione

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Competenze professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri: per la Cassazione i geometri non possono progettare interventi su opere in cemento armato, a eccezione di piccole costruzioni rurali

Con ordinanza 29227/2019 del 12 novembre, la Corte di Cassazione (Civile, Sez. II) ha affermato che è nullo l’incarico professionale affidato ad un geometra – importo totale: 52 mila euro – per lavori di costruzioni civili che prevedono, come nel caso di specie, l’uso del cemento armato in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. 274/1929 e della legge 1086/1971, che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono, come appunto nel caso di specie, l’uso del cemento armato.

Si torna, quindi, sulla questione delle competenze professionali. Nel ‘nostro’ caso, un geometra si era rifiutato di pagare la parcella per la progettazione dell’intervento per i motivi di cui sopra. Il geometra, da par suo, aveva sostenuto che l’impiego del cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servivano solo a ricostituire l’eventuale malta tra i conci carenti di legante.

Questa prospettazione non era però stata ritenuta dalla corte territoriale idonea ad escludere l’incidenza sulla struttura portante dell’edificio sicché le verifiche statiche dovevano essere effettuate da un tecnico abilitato.

La Cassazione, confermando quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ribadisce che il criterio per accertare se una costruzione civile sia da considerare “modesta” consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

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