Carissimi Colleghi,
la presente per ricordarvi che giorno 30 Giugno p.v. è il termine ultimo per le ordinarie procedure del Tribunale, successivamente si entrerà, come noto, nella fase di Processo Civile Telematico. Nella realtà, in base alle ultime norme, le cose sono più complesse, in quanto non sarà “tutto telematizzato”.
Andiamo, però, con ordine.
Come imposto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, entro il 28 Aprile u.s. l’Ordine degli Architetti P.P.C. ha provveduto, con esito positivo, all’invio telematico dell’elenco dei CTU, per i Tribunali di Catanzaro e Lamezia Terme, per l’inserimento nel Reginde.
Ad ogni modo, qualunque Collega lo desiderasse, può effettuare nuova personale iscrizione e/o semplice modifica dei propri dati, tramite un Punto d’Accesso (consigliamo ai colleghi che procedono autonomamente all’iscrizione, di comunicare tale circostanza ed i dati trasmessi anche alla Segreteria dell’Ordine in modo che la stessa Segreteria possa aggiornare la propria banca dati ed ai successivi invii di aggiornamento del REGINDE non si creino situazioni di disagio).
Per poter effettuare l’iscrizione nel REGINDE è necessario essere dotati preventivamente di P.E.C., firma digitale e di una copia digitale di una nomina di CTU.
Una volta abilitati telematicamente, si è nelle condizioni di essere riconosciuti dal Sistema e quindi dai Tribunali per la ricezione delle comunicazioni/nomine. Diventa così possibile, consultare i fascicoli ed ogni altro documento endo-processuale.
Per poter, invece, inviare i propri elaborati redatti ed i relativi allegati occorre munirsi di adeguato software che effetti “l’imbustamento”. A tale scopo, il mercato offre già diverse soluzioni, in base alle tasche ed esigenze di ognuno. Ma esistono pure delle soluzioni gratuite, anche se forse più laboriose nella gestione.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha effettuato convenzione con la Società Visura S.p.a. che offre e propone servizi in tal senso, per come ampiamente illustrato nel convegno sul PCT, del Febbraio u.s..
Esistono, però, altre possibilità gratuite per l’accesso e l’imbustamento ed è per questo motivo che abbiamo pensato di organizzare un momento di incontro, confronto e di formazione pratica tra colleghi.
Per chi fosse interessato a tali tematiche e volesse partecipare ad un incontro di approfondimento e di confronto in proposito che si terrà nella sede dell’Ordine alle h 15,30 del 18 luglio p.v., può inviare alla Segreteria dell’Ordine una mail con la propria manifestazione di interesse (entro il 10 Luglio p.v.),indicando
- nome, cognome, Tribunale di esercizio (Lamezia Terme o Catanzaro).
In base ai riscontri si potrà definire l’incontro, presso la sede dell’Ordine, al fine di
- condividere esperienze e buone prassi,
- condividere i principali software d’imbustamento attualmente disponibili,
- approfondire meglio le tematiche operative generali che ci vedono tutti coinvolti.
Il 25/06/2014 è stato approvato il D.L. 90/2014 recante correttivi importanti all’attuale assetto del Processo Civile Telematico
Rispetto alla bozza di decreto circolata, non tutte le innovazioni annunciate hanno poi trovato posto nel testo definitivo del decreto.
Per quanto si è avuto modo di recepire dall’incontro, tenutosi in pari data, e svoltosi presso il Tribunale di Lamezia Terme, bisognerà comunque attendere l’attenta analisi degli esperti del Decreto, gli allegati ed eventuali correttivi finali che potranno subentrare da qui ai successivi 60 gg.
Vediamo intanto cosa cambierà con l’introduzione di questa norma:
1)La proroga “annunciata”
La proroga in realtà c’è stata solo parzialmente, infatti, l’art. 44 del D.L. 90/2014 conferma il testo della legge 221/2012 in tema di atti di cui diverrà obbligatorio il deposito digitale ma ne modifica le tempistiche. L’obbligatorietà prevista da detta norma, infatti, si applicherà unicamente ai procedimenti nuovi (iniziati a far data dal 30 giugno stesso) mentre per i procedimenti già instaurati il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo “de quo” decorrerà dal 31 dicembre 2014.
E’ comunque fatta salva la facoltà di deposito digitale anche nei procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014. La scelta fra digitale o analogico viene quindi rimessa al singolo Avvocato.
2)PCT in Corte di Appello
Il Pct diventerà, stando al testo dell’art. 44 del D.L. 90/2014, obbligatorio a “decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione……..” tale obbligo sussiterà per“il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite….”.
3)La sottoscrizione del verbale da parte dei testimoni
L’art. 45 del D.L. 90/2014 elimina poi l’obbligo (con la modifica dell’art. 126 c.p.c. e 207 c.p.c.) di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, rendendo più agevole la telematizzazione del processo verbale e la successiva pubblicazione nei registri di cancelleria.
4)Le notificazioni in proprio
L’art. 46 del D.L. 90/2014 riforma in modo sostanziale la L. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio, da un lato eliminando totalmente la necessità dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel caso di notificazioni in proprio a mezzo PEC, dall’altro rendendo totalmente gratuita la notificazione effettuata in via digitale.
Tutti i Colleghi potranno, quindi, liberamente effettuare le notifiche in proprio via PEC e, oltretutto, effettuarle in via totalmente gratuita, senza pagare nemmeno le marche previste per le classiche notificazioni in proprio cartacee.
5) Il potere di autentica dell’Avvocato
Le nuove disposizioni in materia di notificazioni in proprio digitali, si coordinano perfettamente con quanto previsto dall’art. 52 D.L. 90/2014.
La norma de qua, infatti, conferisce un nuovo potere certificativo all’avvocato telematico, il quale potrà estrarre copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici attestandone la conformità all’originale contenuto nel suddetto fascicolo informatico, il tutto senza pagare alcun onere per il rilascio della copia autentica.
Tali copie potranno poi essere utilizzate per la notifica in proprio da parte dell’Avvocato telematico che potrà trovarsi, ad esempio, a notificare un decreto ingiuntivo telematico senza pagare nemmeno un euro per il rilascio delle copie e per la successiva notificazione.
Sempre a tale scopo è stato modificato l’art. 133 c.p.c. che adesso prevede l’obbligo per il Cancelliere di comunicare il testo integrale del Sentenza con il biglietto di cancelleria e non più solo il dispositivo.
6) Il domicilio digitale
Il D.L. 90/2014 rafforza poi la disciplina attuale (per la verità di matrice parzialmente giurisprudenziale) in materia di domicilio digitale stabilendo che la notificazione in cancelleria (ad esempio in caso di mancata elezione di domicilio “fisico” nel circondario del Tribunale) potrà essere effettuata unicamente qualora non sia possibile perfezionare la notificazione digitale via PEC, all’indirizzo censito nel ReGinDe, per causa imputabile al destinatario (ad esempio per casella PEC piena o per indirizzo non corretto)
7) Il deposito digitale
Il nuovo decreto in commento, inserisce poi due importanti correttivi in materia di deposito digitale:
a) Il deposito digitale potrà essere effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza;
b) nel caso in cui la busta telematica superi la dimensione massima di 30 mb si potrà procedere all’invio di ulteriori buste contenenti le ulteriori allegazioni, il tutto – però – sempre entro il termine delle ore 24 del giorno di scadenza.
Con l’auspicio di un buon lavoro a tutti voi ed in attesa del vs. cortese riscontro,
un caro saluto,
(delegati dall’Ordine ai rapporti con il Ministero della Giustizia ) Consigliere dell’Ordine
Arch. Marco Frangipane Arch. Pino La Scala