Che succede se l’avvocato non presenta il preventivo scritto al cliente? La parcella gli deve essere pagata lo stesso? Cosa può fare l’assistito?
L’avvocato, così come ogni professionista, è tenuto a fornire al proprio cliente, prima della formalizzazione dell’incarico, un preventivo scritto relativo al compenso che andrà ad esigere per l’opera commissionatagli. L’obbligo concerne «la prevedibile misura» del compenso: “prevedibile”, cioè, al momento in cui viene conferito il mandato. Sono, quindi, fatti salvi eventuali aumenti qualora, nel corso del giudizio, dovessero sopraggiungere eventi imprevisti a complicare il lavoro dell’avvocato (si pensi alla chiamata in causa di un terzo e alla relativa difesa).
Al contrario della previgente disciplina, il preventivo scritto è dovuto anche se il cliente non lo chiede espressamente.