La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (c.d. CILA) relativa a lavori di manutenzione straordinaria, inviata dal privato all’amministrazione competente, non è sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni vigenti.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza TAR Calabria 29 novembre 2018, n. 2052 emessa per l’annullamento di un provvedimento con cui una pubblica amministrazione aveva rigettato una CILA relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria e sospeso l’attività edilizia.