Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, per tale motivo è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33387 dell’8 giugno 2018 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un geometra per la riforma di una sentenza con la quale era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto.
Gli ermellini hanno ricordato l’art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per il quale “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni“.