CODICE CIG: 607497E6C – Data dell’Avviso pubblico: 05/03 /2015 – Scadenza Avviso 20/03/2015. Su segnalazione di alcuni nostri iscritti, interveniamo in merito alla procedura di affidamento dei servizi di progettazione di cui all’Avviso Pubblico in oggetto. Dal Bando, si rileva che lo stesso è viziato da profili di illegittimità, risulta gravemente confuso, illogico ed opera esclusioni non supportate dal quadro normativo vigente.
Nel merito si fa presente quanto segue:
-per quanto concerne il criterio di affidamento dei servizi, la Circolare n. 4536/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012, al paragrafo 2 rubricato “Criteri di selezione dell’offerta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro”, precisa che l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal comma 4 dell’art. 266 – inserito nel titolo II della parte III del regolamento – vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, tanto più che il rinvio all’art. 91, comma 2, del codice, operato dal primo comma dell’art. 267 del regolamento, implica l’obbligo di servirsi della procedura di cui all’art. 57, comma 6, del codice, che contempla utilmente il ricorso ad entrambi i criteri di aggiudicazione.
Per cui, per l’affidamento dell’incarico in oggetto, il legislatore pone l’obbligo di servirsi della procedura negoziata (offerta economicamente più vantaggiosa o criterio del prezzo più basso) ai sensi dell’art. 57, comma 6 del Codice per come riconfermato dal Regolamento DPR N. 207/2010 – Art. 267, comma 1 (ex art. 62, comma 1 del DPR n.554/99 richiamato nell’Avviso Pubblico del Comune di Paola) e non ad una autonoma forma di selezione dei professionisti in violazione del Codice;
-il bando oltre a non stabilire che tipo di procedura (giuridicamente valida) pone in essere per l’affidamento dei servizi, precisa alla pagina 2 dello stesso che trattasi di “affidamenti su base fiduciaria” in palese violazione del Codice dei Contratti per le motivazioni prima esposte;
-dall’Avviso Pubblico, risultano esclusi gli Architetti, quali soggetti abilitati per legge ad assumere incarichi in materia ambientale e specificatamente nella materia oggetto del bando. L’esclusione, non supportata da precisa normativa, demanda a valutazioni che esorbitano dalle competenze di tale Settore e nuoce all’immagine della categoria operando un’ingiusta discriminazione a vantaggio di altre categorie professionali in perfetto contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
– il legislatore ha imposto che i corrispettivi da porre a base di gara devono essere calcolati obbligatoriamente a norma del D.M. n. 143/2013 (corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici) e devono far parte della documentazione di gara. Dal Bando non si evince il criterio di calcolo ed è richiamato impropriamente l’Art. 262 del Regolamento che risulta superato dal predetto D.M. n. 143/2013.
Alla luce di quanto sopra, a tutela della categoria professionale rappresentata, si invitano i soggetti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze a sospendere e modificare il bando (concedendo un nuovo termine) secondo la vigente normativa di settore, includendo tra i professionisti abilitati a presentare domanda anche gli Architetti, in difetto verrà impugnato l’avviso pubblico nelle sedi opportune segnalando tale comportamento alle Autorità competenti.
Si prega di dare cortese riscontro alla presente.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to Arch. Jole Tropeano
Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC
Responsabile Dipartimento – Concorsi – Bandi e LL.PP.
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC:
f.to Arch. Giuseppe Macrì
Il Consigliere segretario dell’Ordine:
f.to Arch. Eros Corapi