Nei lavori privati, architetti e ingegneri, in caso di sospensione dell’incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali e, in caso di colpa del committente, anche alla tutela risarcitoria.
La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro svolto ed, inoltre, quando la sospensione non è dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.