Chi paga la tassa di iscrizione all’albo professionale di architetti e ingegneri dipendenti di una pubblica amministrazione?
A rispondere a questa domanda, anche se indirettamente, ci ha pensato il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 116/2019 che ha risposto al ricorso di un gruppo di infermieri pubblici dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una P.A., volto ad accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo da parte loro di iscrizione all’albo professionale nonché riconoscere che in tal caso la relativa tassa gravi in capo allo stesso soggetto datoriale.
Il Tribunale di Pordenone, con una sentenza che può essere estesa a tutti i dipendenti cui corre l’obbligo di iscrizione ad un albo professionale (quindi anche architetti e ingegneri), ha evocato una sentenza della Suprema Corte che, sulla scorta del Parere del Consiglio di Stato 15/03/2011, n. 678, è entrata nel merito dell’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro. In particolare, è stato chiarito che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.