Abusi edilizi, SC: “Se prescritti, va annullato l’ordine di demolizione inflitto dal giudice penale”

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Con la sentenza n. 31322 depositata lo scorso 17 luglio, la III sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito ad alcuni abusi edilizi oramai prescritti, ha disposto l’annullamento dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, specificando che “secondo quanto previsto dall’art. 31, nono comma DPR 380/2001, l’ordine di demolizione ha, quale necessario presupposto, la pronuncia di una sentenza di condanna per l’esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso; conseguentemente, l’intervenuta prescrizione del reato contestato all’imputato non consente di disporre la demolizione del manufatto”.

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione prende avvio dall’esercizio dell’azione penale nei confronti di un uomo, accusato per aver realizzato alcuni reati di abusivismo edilizio.

Il Tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’uomo, per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione; veniva, tuttavia, ordinata contestualmente la demolizione delle opere eseguite.

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