La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico

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Il direttore dei lavori, nominato dal committente, è responsabile di un infortunio in cantiere quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini o quando si ingerisce negli stessi.

Nel leggere questa recente sentenza della Corte di Cassazione viene da riporsi la stessa domanda che ci si è posti nel commentare una precedente sentenza della stessa Corte riguardante lo stesso tema, lan. 43462 del 21 settembre 2017 della Sezione IV penale pubblicata sul quotidiano del 23/1/2018, e cioè la domanda se risponde il direttore dei lavori per conto del committente dell’infortunio accaduto in un cantiere edile a un lavoratore e legato a delle carenze di misure antinfortunistiche e a delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una domanda ormai questa ricorrente alla quale la giurisprudenza non è ancora riuscita a dare una risposta che abbia un carattere di uniformità.

Non si riscontra infatti sull’argomento una posizione definitiva della suprema Corte essendosi la stessa espressa nel corso degli anni in un senso o nell’altro (si veda a favore sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015 Sez. IV penale pres. Brusco,sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014 Sez. IV penale pres. Zecca,sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Squassoni,sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Teresi e controsentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 Sez. IV penale pres. Sirena esentenza n. 21205 del 31 maggio 2012 Sez. IV penale pres. Sirena). E’ una diversità di vedute questa, si ribadisce, che porta ad un disorientamento nelle aule dei Tribunali e delle Corti di Appello e che per superare la quale ci si auspica che sul tema ci sia al più presto un intervento delle Sezioni Unite.

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