Architetti o ingegneri: a chi spetta la realizzazione dell’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato? Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato(sez. VI) n. 1550 del 15 marzo 2013, entrambe le categorie professionali possono occuparsi di tutte le realizzazioni tecniche, comprese quelle di carattere accessorio.
Una decisione che ribalta la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7174/2008, che aveva escluso, nella fattispecie, la competenza degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL. E proprio in seguito a tale sentenza, l’Ordine degli Architetti di Roma ha presentato ricorso in appello contro l’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.
Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito l’ampiezza delle competenze riconosciute – rispettivamente – agli ingegneri e agli architetti facendo riferimento agli artt. 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (“Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”). In particolare, è sulla base del primo comma dell’articolo 52, secondo cui formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative che Palazzo Spada si è pronunciato in senso positivo sulla competenza o meno degli architetti anche in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL.