Direttore dei Lavori, attenzione: l’alta sorveglianza delle opere è “roba tua”. Di cosa si tratta?

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Cassazione: il direttore dei lavori deve eseguire l’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi.

Tra i compiti del direttore dei lavori, molto spesso il progettista tecnico, ce n’è uno molto particolare che conviene memorizzare bene. Si tratta dell’alta sorveglianza delle opere, una serie di adempimenti ricordati in una recente ordinanza della Cassazione (la n.7336/2019), che assume particolare rilevanza per le conseguenze che comporta in caso il DL non adempia a questo obbligo.

Alta sorveglianza delle opere: le specifiche

Di fatto, gli ermellini ribadiscono un concetto già esposto: “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi“.

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