Il Consiglio superiore dei lavori pubblici accoglie il dissenso di ingegneri e architetti
Dopo l’iniziale parere di esclusione dello scorso 23 marzo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ci ripensa: accoglie il dissenso di ingegneri e architetti introducendo l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine anche per i dipendenti pubblici preposti al collaudo.
Rino La Mendola, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, commenta così:
“Apprezziamo la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha recepito la nostra proposta, finalizzata a prescrivere l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine professionale, non solo per i liberi professionisti, ma anche per i pubblici dipendenti che siano incaricati di eseguire il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche”.
Collaudo, Codice dei Contratti: il requisito dell’iscrizione all’Ordine
Lo schema di decreto ministeriale, attuativo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sul collaudo tecnico-amministrativo e sul collaudo statico dell’opera pubblica predisposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) è uno dei provvedimenti attuativi che, prima di proseguire l’iter, è preliminarmente sottoposto al massimo organo tecnico dello Stato.
L’esame del testo attuativo dell’articolo 102, comma 8 del codice è avvenuto nella seduta del 23 marzo.
Una seduta molto movimentata perché i rappresentanti di architetti e ingegneri presenti alla seduta hanno assistito in diretta all’esclusione del requisito dell’iscrizione all’Albo per il dipendente chiamato a svolgere il collaudo tecnico-amministrativo (per quanto invece riguarda il collaudo statico, l’iscrizione all’Albo era e resta un requisito necessario).
“Considerato che le norme vigenti e lo stesso Decreto Ministeriale varato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzano le stazioni appaltanti ad individuare preferibilmente un unico professionista per svolgere ambedue le prestazioni – aveva già commentato La Mendola nella stessa occasione -, è del tutto naturale che il requisito dell’iscrizione all’Ordine debba essere previsto anche per la redazione del collaudo amministrativo, prestazione peraltro spesso più complessa del collaudo statico”.
Collaudo, Codice dei Contratti: formazione permanente, assicurazione, rispetto di regole deontologiche
“Siamo soddisfatti – conclude La Mendola – di avere convinto l’Assemblea sulla necessità che la figura del controllore dei processi di esecuzione di un’opera pubblica debba essere qualificata almeno quanto le altre figure professionali che svolgono attività controllate dallo stesso collaudatore.
Ricordiamo, infatti, ancora una volta, che i liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione e di direzione lavori, per mantenere l’iscrizione all’Ordine, devono rispettare le norme di deontologia professionale e devono essere costantemente formati in relazione all’evoluzione delle norme che applicano.
Partendo da tale presupposto, abbiamo puntato con forza sul fatto che, a maggior ragione, il collaudatore, figura preposta al controllo dell’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica, debba essere iscritto all’Ordine Professionale di appartenenza anche se pubblico dipendente, rispettando così le norme di deontologia e garantendo il proprio costante aggiornamento professionale sulle attività oggetto dei propri controlli”.