Glossario edilizia libera. In Gazzetta l’elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia e PdC

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È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario, di 58 voci, contenente l’elenco puntuale degli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. Un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Ovviamente, anche per gli interventi considerati “liberi” resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato nella Gazzetta ufficiale di sabato 7 aprile (decreto ministeriale 2 marzo 2018). L’adozione del glossario – va ricordato – era prevista dal decreto legislativo 222 del 2016, cosiddetto “decreto Scia 2”, che demandava al decreto del Mit la costituzione dell’«elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte». Decreto che ora diventa operativo.

Gli interventi di edilizia libera nel glossario unico

Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.

Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un’attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e altri arredi da giardino.

Rispetto al decreto “Scia 2”, il glossario entra nel dettaglio

La categoria “edilizia libera” – va ricordato – era stata ampliata proprio dal decreto “Scia 2”, che vi aveva inserito alcuni interventi prima soggetti alla Cil (Comunicazione di inizio lavori), comunicazione abolita dallo stesso decreto. Tale ampliamento viene recepito dal glossario che, però, fa anche un passo in più e per ciascuna voce di “edilizia libera” contenuta nell’allegato A al decreto “Scia 2”, va a dettagliare quali attività non necessitano di comunicazione.

Quindi, se il decreto “Scia 2” liberalizzava, ad esempio, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, il glossario, specifica che in tale voce vanno considerati i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come i barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche.

Il glossario dell’edilizia libera pubblicato in Gazzetta ufficiale

Previsto un secondo glossario

Con successivi decreti – si legge nel testo pubblicato in “Gazzetta” – «si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire». Dunque, dovrebbe essere realizzato un secondo glossario che comprenderà le opere realizzabili tramite titolo edilizio.

Ovviamente, bisognerà vedere se il prossimo governo deciderà di agire sulla stessa scia del precedente, confermando l’impegno sul fronte delle semplificazioni in materia edilizia. Intanto, il glossario appena pubblicato provvede a ridurre le incertezze normative riguardo alla classificazione degli interventi di edilizia libera. In particolare, il glossario nel riprendere le voci relative agli interventi di “attività libera” inserite nell’allegato A al DLgs 222 del 2016, in molti casi specifica in modo più chiaro e dettagliato quali attività sono da considerare “libere”.

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