L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato la delibera 21 febbraio 2018, n. 138 recante “Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017”. Le nuove linee guida, depositate presso la Segreteria del Consiglio il 7 marzo 2018, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con le linee guida è stata, anche, pubblicata la Relazione illustrativa.
Le nuove linee guida che aggiornano quelle pubblicate con la delibera n. 973 del 14 settembre 2016 fanno seguito al parere del Consiglio di Stato n. 2698 del 22 dicembre 2018 (leggi articolo) che aveva espresso il proprio positivo parere ma con osservazioni.
Nella Relazione illustrativa non si fa alcun riferimento al parere del Consiglio di Stato ed, in effetti, nella nuova versione predisposta dall’ANAC non si tiene conto delle due osservazioni con cui i Giudici di Palazzo Spada:
- avevano evidenziato che la presa d’atto dell’abrogazione ad opera del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56 del 2017 del sistema di tariffe minime previsto dall’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 avrebbe dovuto essere accompagnata dal necessario coordinamento con la recente introduzione dell’obbligo di riconoscere «alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti» dalla pubblica amministrazione un «equo compenso», ai sensi dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- avevano manifestato l’esigenza di coordinamento della parte delle linee guida dedicata al responsabile unico del procedimento (parte III, par. 5, cpv. 5.2) con la nuova disciplina dedicata a questa figura (Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, come modificate dalla delibera dell’ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017) ed avevano raccomandato relativamente agli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (parte IV) un adeguato coordinamento con le linee guida sugli affidamenti sottosoglia.
Ricordiamo che l’ANAC, in occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, l’ANAC ha ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016. L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.
Nel dettaglio, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del codice, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici; tali modifiche sono state recepite alla Parte II, punto 5.1. Con il d.lgs. 56/2017 sono stati introdotti anche due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa. Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto 5.2.,con il quale sono, altresì, fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.
L’ANAC ha, poi, ritenuto di inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206 ed, infatti, nella parte IV (Affidamenti) al paragrafo 1.1 è precisato che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4”.
Maggiori dettagli nel testo delle linee guida n. 1 e nella Relazione illustrativa allegate.
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